Capita spesso che un dipendente debba lavorare in una sede diversa rispetto a quella dove svolge normalmente le proprie mansioni lavorative. Ma non tutte le aziende hanno la possibilità di pagare ai propri dipendenti i viaggi in aereo, in treno o con le macchine aziendali.
In questi casi, il dipendente è chiamato a effettuare gli spostamenti con mezzi propri, e l’azienda deve rimborsarlo seguendo criteri ben precisi. Ecco quali.
Rimborso spese: ecco come si calcola
Il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente una indennità giornaliera non imponibile e detraibile, che tiene conto del carburante consumato dal veicolo e del logorio provocato della trasferta. Tale indennità viene calcolata in base alle tabelle ACI.
Il sito dell’ACI permette, a seguito di registrazione, di calcolare:
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il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura
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Il prezzo dei carburanti (dal 2000)
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limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta
Le tabelle ACI, che vengono pubblicate su base annua, indicano dei valori calcolati in base alla marca, all’alimentazione e alla categoria del veicolo stesso. Gli importi sono costantemente aggiornati.
Di seguito, i link per consultare le tabelle ACI:
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Autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano o metano esclusivo
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Autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in in produzione
Riguardo la tassazione dell’indennità, bisogna tenere conto del luogo di destinazione della trasferta: se la trasferta avviene dentro il comune del luogo abituale di lavoro, o in un comune a meno di 10 chilometri di distanza, il rimborso deve essere calcolato come una voce imponibile della busta paga. Se, invece, la trasferta avviene in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, o in un comune più lontano di 10 Km, il rimborso è esente da imposizione.