2021-07-19

Omaggi aziendali e omaggi a clienti: deducibilità e tipologie

Omaggi aziendali e omaggi a clienti

Il classico cesto di Natale, ma anche penne e agende, gadget e chi più ne ha più ne metta. Gli omaggi aziendali sono una pratica molto diffusa, sia che si tratti di omaggi a clienti - per acquisirne di nuovi, o per fidelizzare quelli esistenti - sia ai dipendenti, per riconoscere e premiare il loro lavoro.

Ma qual è il trattamento fiscale degli omaggi a clienti e degli omaggi aziendali? Scopriamolo insieme.

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Omaggi a clienti: spese di rappresentanza sì o no?

Per valutare la deducibilità degli omaggi aziendali e quelli a clienti è necessario stabilire se possano rientrare o meno nelle spese di rappresentanza, ovvero bisogna verificare la presenza delle caratteristiche di:

  • gratuità: non c’è una controprestazione o un corrispettivo elargito dai destinatari dei beni.
  • finalità promozionali o di pubbliche relazioni: diffondono sul mercato l’attività svolta, oppure diffondono e consolidano l’immagina dell’impresa.
  • ragionevolezza: possono creare, anche solo potenzialmente, benefici economici futuri per l’azienda.
  • coerenza con le pratiche commerciali di settore.

Tipologie di omaggi aziendali

Detto questo, gli omaggi si possono suddividere in queste tipologie:

  • omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa
  • omaggi a clienti di beni oggetto dell’attività d’impresa
  • omaggi ai dipendenti di beni non oggetto dell’attività d’impresa
  • omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell’attività d’impresa

I beni oggetto dell’attività dell’impresa sono i beni la cui produzione fa parte dell’attività tipica dell’impresa, ovvero quella effettivamente svolta, anche se non è quella prevalente e anche se non viene indicata espressamente nell’atto costitutivo o nello statuto della società.

Omaggi aziendali e omaggi a clienti: deducibilità

Le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 € sono completamente deducibili, a prescindere dai requisiti previsti per le spese di rappresentanza.

Per valore unitario si intende non il costo dei singoli beni, bensì l’omaggio nel suo complesso. Nel caso di un cesto natalizio, per esempio, il limite non deve essere riferito ai singoli prodotti che compongono il cesto, ma al valore del cesto nel suo complesso.

Gli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività di impresa sono classificabili a tutti gli effetti come spese di rappresentanza. In quanto tali, da un punto di vista fiscale, hanno le seguenti caratteristiche:

  • deducibilità dal reddito di impresa nell’esercizio in cui le stesse sono sostenute;
  • contabilizzazione nell’ambito delle spese di rappresentanza;
  • per omaggi che hanno un importo unitario superiore a € 50,00: limite di deducibilità delle spese di rappresentanza fissato dal D.M. 19.11.2008 aggiornate dal 2016 commisurate all’ammontare dei Ricavi e dei Proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta relativo. I limiti in questione sono:
    • 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro.
    • 0,6% dei ricavi e proventi tra i 10 milioni e i 50 milioni di euro.
    • 0,4% dei ricavi e proventi che eccedono i 50 milioni di euro.
  • detraibilità IVA integrale per gli omaggi, rientranti nella definizione di spese di rappresentanza, di costo unitario non superiore a € 50,00;
  • indetraibilità dell’IVA per gli omaggi di costo superiore a € 50,00;
  • la cessione gratuita del bene in omaggio, indipendentemente dal suo valore, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per effetto dell’articolo 3, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72.

Gli omaggi aziendali a dipendenti di beni non oggetto dell’attività di impresa sono invece classificabili come spesa per prestazione di lavoro.

Gli omaggi a clienti o ai dipendenti di beni o prodotti rientranti nell’attività propria dell’azienda non possono essere considerati spese di rappresentanza. Pertanto, dal punto di vista fiscale, essi presentano le seguenti caratteristiche:

  • L’IVA assolta all’atto dell’acquisto dei beni è detraibile e per riflesso il costo è deducibile
  • la cessione gratuita è considerata a tutti gli effetti una cessione di beni, rilevante ai fini IVA per la quale può essere esercitata o meno il diritto di rivalsa.
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