2021-12-14

Calcolo IVA trimestrale: la guida completa

Alessandra Belotti
Alessandra Belotti
Calcolo IVA trimestrale: la guida completa

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Il calcolo Iva trimestrale è un obbligo al quale le aziende devono attenersi. Si tratta di comunicazioni dell’imposta sul valore aggiunto introdotte per ridurre l’evasione fiscale.

Scopriamo di cosa si tratta, come avviene la liquidazione di quanto dovuto al fisco e quali siano le scadenze previste.

Tratteremo in seguito dei casi opposti di credito e debito dopo il calcolo IVA trimestrale.

Concluderemo parlando del regime forfettario e delle più recenti novità in merito al calcolo dell’IVA e alla trasmissione dei dati.

Cos’è il calcolo IVA trimestrale

Il calcolo IVA trimestrale è un obbligo al quale, salvo alcune eccezioni, sono sottoposti tutti i contribuenti titolari di una partita IVA. La periodicità di versamento è solitamente trimestrale; il calcolo è quindi l’operazione indispensabile per conoscere quanto sia necessario versare o, in alternativa, a quanto ammonti il credito IVA.

Il calcolo, in linea teorica, è molto semplice: basta sottrarre l’importo dell’IVA delle fatture emesse da quello delle fatture ricevute dai fornitori e si ottiene un risultato che può essere a debito o a credito.

Nel primo caso, l’importo deve essere versato allo Stato tramite un modello F24, mentre nel secondo caso si parla di credito IVA; il contribuente non dovrà quindi effettuare nessun versamento.

Come avviene la liquidazione trimestrale dell’IVA

A seconda del regime contabile al quale si appartiene e dell’ammontare del fatturato, la liquidazione dell’IVA avviene mensilmente o trimestralmente.

La sostanza della modalità di versamento e di riconoscimento del credito non cambia; ciò che differenzia le due opzioni è invece la periodicità dei versamenti.

In particolare, il calcolo IVA trimestrale prevede di rispettare le quattro scadenze così suddivise:

  1. I trimestre: scadenza 16 maggio
  2. II trimestre: 16 settembre
  3. III trimestre: 16 novembre
  4. IV trimestre: 16 febbraio

In linea generale la liquidazione trimestrale dell’IVA è da effettuarsi entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del periodo fiscale. Fanno eccezione la scadenza di Luglio, che viene posticipata a Settembre e la chiusura del quarto trimestre, che può corrispondere al calcolo dell’IVA annuale.

Cosa avviene però una volta effettuato il calcolo dell’IVA?

Come gestire il debito o credito della liquidazione trimestrale dell’IVA

Qualora si risultasse essere a debito, l’imposta ottenuta attraverso il calcolo delle fatture emesse e di quelle ricevute dai propri fornitori può essere saldata allo Stato tramite il modello F24. Il modello deve essere compilato indicando il codice corrispondente alla periodicità del versamento o a seconda che il versamento costituisca un anticipo (in questo caso andrà utilizzato il codice 6035 di acconto).

I codici prevedono la diversificazione tra versamenti mensili (codici che vanno dal 6001 al 6012, ove ogni numero si riferisce ad un mese dell’anno) e codici per l’IVA trimestrale (dal 6031 al 6034). Per tutti i codici aggiornati è possibile fare riferimento alla pagina specifica del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, invece, si fosse a credito è possibile decidere la modalità di utilizzo del credito IVA. È possibile utilizzare il modello F24 e richiedere una compensazione interna, oppure, una detrazione alle liquidazioni IVA periodiche di tutti i periodi successivi.

In altre parole il credito ottenuto potrà compensare l’entità dei versamenti dovuti eventualmente nei periodi successivi.

Analizziamo ora un caso particolare di regime fiscale.

Liquidazione trimestrale dell’IVA e regime forfettario

Chi ha aderito al regime forfettario non ha l’obbligo di versare l’imposta dell’IVA. Secondo quanto indicato nella circolare n. 73/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate, si è in questo caso esonerati.

Inoltre, oltre a non dover provvedere alla liquidazione dell’IVA, non sussiste l’obbligo di registrare le fatture emesse e dei corrispettivi, di registrare gli acquisti, di conservare i registri ed i documenti (eccezione fatta per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione).

In altre parole, il calcolo dell’IVA trimestrale e di conseguenza, il versamento dell’imposta, non è mai dovuto.

In questo caso chi emette fatture con il regime agevolato dovrà accertarsi di includere la dicitura che comunica la non applicazione dell’IVA, per consentire un calcolo corretto ai clienti verso i quali emette fattura.

Novità nell’invio della liquidazione trimestrale

Dal 1° Gennaio 2021 è partito il progetto sperimentale relativo alle comunicazioni IVA precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate, con lo scopo di semplificare la modalità del calcolo IVA trimestrale e della liquidazione periodica.

Con l’articolo 16 del decreto n. 124/2019 si è stabilito che l’Agenzia delle Entrate fornisca al contribuente una serie di documenti precompilati ed in particolare le bozze relative a:

  • registri
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
  • dichiarazione annuale IVA

Per quanto riguarda più nello specifico l’invio dei dati, rimane invece invariata la procedura che prevede la trasmissione di un file xml contenente i dati che identificano il soggetto titolare della comunicazione, quelli delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre ed i dati dell’eventuale dichiarante.

La trasmissione telematica è un obbligo al quale si può assolvere utilizzando il software messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia è possibile utilizzare altri strumenti informatici, che possono operare previo il riconoscimento da parte dell’Agenzia di un’autorizzazione concessa al produttore del software stesso.

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