I dubbi sulla fattura elettronica non accennano a diminuire. Nonostante i mesi trascorsi, gli utenti continuano a essere perplessi e a non padroneggiare alla perfezione questo strumento.
Per questo motivo, quest’estate l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la circolare N. 14/E per chiarire i dubbi principali riguardanti:
- modalità di emissione e di registrazione della fattura elettronica
- criteri di compilazione
- sanzioni
- novità normative sull’IVA
Vediamo i punti principali.
Fatturazione elettronica: l’esterometro
Uno dei primi tempi trattati riguarda l’esterometro. Di che cosa si tratta esattamente?
L’esterometro è un documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, ovvero le fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero.
La circolare conferma che l’esterometro è riservato solo a chi è tenuto a emettere fattura elettronica. Ne sono quindi esenti:
- i contribuenti in regime di vantaggio
- i contribuenti in regime forfettario
- i produttori agricoli in regime di esonero
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro
- i contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS), le operazioni per le quali “è stata emessa una bolletta doganale o fatture
Fatturazione elettronica: gli operatori sanitari
Passando invece al Sistema di Interscambio (Sdi), la circolare segnala che per l’anno in corso gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite tale sistema per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria. Ciò è valido anche per le fatture che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento.
Fatturazione elettronica: gli altri punti della circolare
Gli altri punti toccati dalla circolare sono:
- nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. La data indicata nella fattura deve essere riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
- ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.
Fatturazione elettronica: scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Leggi la circolare dell’Agenzia delle Entrate.